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Traduzioni giuridiche, traduzioni giurate, asseverazioni e legalizzazioni: breve compendio per gli utenti

Traduzione giuridica, traduzione giurata, asseverazione, legalizzazione, apostille: quali sono le differenze? Cosa fa al caso vostro?

 C’è spesso una gran confusione nella testa dei clienti sulle differenze tra traduzione giuridica, traduzione giurata, asseverazione, legalizzazione e apostille, e in quale caso richiedere una piuttosto che l’altra. Confusione comprensibile visto che le strade burocratiche da percorrere variano a seconda dei casi. Facciamo un po’ di chiarezza:

  • la traduzione giuridica è semplicemente un tipo di traduzione tecnica, e nello specifico una traduzione di documenti in ambito giuridico (ad esempio un contratto tra due parti). In questo caso l’aggettivo “giuridico” si riferisce all’argomento della traduzione, non al valore ufficiale della traduzione stessa.
  • la traduzione giurata o certificata è invece una traduzione che ha un valore di ufficialità grazie a una procedura specifica in cui il traduttore giura davanti a un soggetto terzo (il cancelliere, il Giudice di Pace o il notaio) di “avere effettivamente compiuto l’incarico affidatogli (la traduzione)”. In Italia, dove non esiste un albo di traduttori giurati che possano auto-certificare la propria traduzione con l’apposizione del proprio timbro, i traduttori sono obbligati a rimettersi a un pubblico ufficiale perché la sua traduzione ottenga un crisma di ufficialità.
  • la traduzione asseverata è la traduzione giurata o certificata di cui sopra. L’asseverazione è infatti il giuramento fatto dal traduttore davanti al pubblico ufficiale. Quando vi viene richieste una traduzione giurata, certificata o autenticata è necessario quindi che la traduzione sia asseverata.

Chi può asseverare una traduzione?

In Italia sono considerati traduttori ufficiali e possono quindi asseverare una traduzione quei soggetti che, avendo una conoscenza approfondita di una lingua straniera, possono fornire una versione fedele del testo originario, garantendo alla traduzione un valore di ufficialità tramite l’asseverazione. Non esistendo un albo ufficiale per traduttori, una garanzia di professionalità, può essere la sua iscrizione ad associazioni di categoria come AITI o ANITI, oppure l’iscrizione all’albo dei CTU/periti del tribunale o nel ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio.

Salvo alcune esenzioni (adozioni, borse di studio, separazione o divorzio, lavoro e previdenza), le traduzioni asseverate rispondono al regime di imposta di bollo.

Quando serve la legalizzazione?

La legalizzazione è l’autenticazione della firma del pubblico ufficiale apposta su un documento, ed è necessaria affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali o, viceversa, affinché un atto italiano possa produrre i suoi effetti legali all’estero. È un procedimento diverso da quello dell’asseverazione, e conferisce alla traduzione del documento un valore legale. Abbiamo due possibili casi:

  • atto straniero che deve essere legalizzato per un uso legale in Italia: in questo caso l’atto deve essere prima di tutto legalizzato dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero, che attesterà la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma. Senza questa prima legalizzazione, l’atto, anche se tradotto, asseverato e legalizzato, potrebbe essere rigettato dalle autorità competenti. Sarà compito del traduttore, al momento della traduzione dell’atto, tradurre anche la prima legalizzazione avvenuta presso l’autorità consolare o diplomatica.
  • un atto italiano che deve essere fatto valere all’estero: La legalizzazione può essere effettuata in prefettura, in procura, o da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero a seconda della specifica situazione.

Chi può richiedere la legalizzazione di un documento?

La richiesta può essere fatta da chiunque abbia la necessità di legalizzare un documento. Alcuni clienti preferiscono che sia il traduttore che ha eseguito la traduzione e l’asseverazione dell’atto a richiederne anche la legalizzazione per avere un servizio completo.

E l’apostille?

L’apostille è valida solo tra e per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja. Ha la stessa funzione della legalizzazione, ma non sono la stessa cosa: l’apostille è una forma semplificata e estremamente rigida di legalizzazione che deve corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell’Aja. Entrambi i paesi (quello che emette il documento e quello dove il documento dovrà avere validità) devono avere aderito alla Convenzione, altrimenti non sarà possibile ricorrere all’apostille.

Un esempio: Francia e Italia hanno entrambe aderito alla Convenzione, quindi sui documenti da utilizzare tra questi due paesi si può usare l’apostille. Non è invece possibile usarla nei procedimenti tra Italia e Germania, perché quest’ultima non ha aderito alla Convenzione.

Quali sono i costi e i tempi?

costi del servizio di asseverazione e legalizzazione sono costi accessori a quelli della traduzione vera e propria. Tenete conto che, nel caso dell’asseverazione, il traduttore non esplica un mero servizio di consegna e ritiro del documento presso la Cancelleria, ma si assume anche la responsabilità civile e penale della traduzione.

Al costo del servizio sono da aggiungere le eventuali marche da bollo (indicativamente una marca da bollo da €16,00 ogni 4 pagine o  ogni 100 righe – sia per l’asseverazione che per la legalizzazione) e una marca da bollo da €3,87 di diritti di segreteria. 

I tempi variano da città a città, a seconda della velocità delle varie istituzioni nell’espletare le pratiche. Nel caso di Bergamo, ad esempio, sia la cancelleria del Tribunale che la Prefettura accolgono le pratiche solo due mattine la settimana. Mentre l’asseverazione viene fatta al momento, per la legalizzazione è solitamente necessaria una settimana di tempo.

Due esempi di asseverazione e legalizzazione

Esempio 1

Un titolo di studio (laurea o diploma) che deve essere presentato a un’istituzione accademica estera per l’ammissione a un corso di laurea o la richiesta di una borsa di studio, seguirà il seguente procedimento:

  • legalizzazione in Prefettura
  • traduzione
  • asseverazione in Tribunale

L’asseverazione potrebbe dover essere apostillata o legalizzata a seconda del paese straniero di destinazione.

Esempio 2

Passaporto italiano da far valere in Cina per procedure civili locali (adozione, registrazione di matrimonio)

  • produrre copia conforme del documento presso l’anagrafe del Comune di residenza
  • traduzione della copia conforme
  • asseverazione in Tribunale
  • legalizzazione in Procura
  • legalizzazione presso l’ambasciata o il consolato cinese di riferimento (Roma, Milano o Firenze)

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